(*) La rendita da indicare è quella in vigore al 1° gennaio 2010 senza rivalutazione del 5%.
(**) L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. L’istanza di inagibilità/inabitabilità deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento pena l’applicazione di sanzioni amministrative da € 51,00 a € 258,00 riducibili ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del dovuto.
L’autocertificazione non esonera il contribuente dall’essere in possesso della perizia tecnica di inagibilità/inabitabilità a comprova di quanto dichiarato; tale perizia potrà essere richiesta dal Comune in qualunque momento.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ricorrono tali condizioni nel caso di immobili diroccati o fatiscenti per i quali sono necessari interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 31, lett. c), d), e) della legge 05.08.1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”. Il contribuente è tenuto a dichiarare all’ufficio tributi il venir meno del presupposto per usufruire della riduzione dell’imposta.
(***) Dall’imposta dovuta per l’anno 2010 per le sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 si continua ad applicare la detrazione di € 103,29 prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992.
IMPORTANTE: inserire i valori senza separatore delle migliaia.
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